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Pubblicato il: 01/04/2011    Segnala pagina su Facebook Segnala

CIRCOLARE ESPLICATIVA SCIA

Circolare esplicativa SCIA - reperibile le nuova modulistica

NUOVA MODULISTICA S.C.I.A. PER ATTIVITA' COMMERCIALI, TURISTICHE, PRODUTTIVE E INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, EDILIZIE E AGRICOLE
Con la presente si pubblica la Circolare Regionale che elenca le attività commerciali, turistiche, produttive e industriali, artigianali e dei servizi alla persona, edilizie e agricole cui si applica la normativa SCIA, nuova modulistica regionale unificata. Con l'applicazione della SCIA, l'attività oggetto della segnalazione può essere avviata dalla data di presentazione della stessa. La pubblica amministrazione ha 60 giorni di tempo per procedere alle verifiche ed eventualmente adottare provvedimenti ostativi. Decorsi i 60 giorni e fatto salvo i poteri di autotutela previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/90, le pubbliche amministrazioni possono intervenire solo in presenza di pericoli o danni - come indicato dall'art. 19 del DL 122/2010 che norma la SCIA.

APPLICAZIONE S.C.I.A.
(SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')

LA SCIA IN SOSTITUZIONE DELLA DIAP

Regione Lombardia con la Circolare della Giunta Regionale e della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione del 16 marzo 2011 - indirizzata a tutti i Comuni lombardi e alle Camere di Commercio della Lombardia - chiarisce i termini di applicazione della SCIA per i Comuni lombardi e introduce la nuova modulistica regionale unificata SCIA che sostituisce in toto la modulistica DIAP.

La Circolare regionale elenca le attività commerciali, turistiche, produttive e industriali, artigianali e dei servizi alla persona, edilizie e agricole cui si applica la normativa SCIA e la nuova modulistica regionale unificata. Con l'applicazione della SCIA, l'attività oggetto della segnalazione può essere avviata dalla data di presentazione della stessa. La pubblica amministrazione ha 60 giorni di tempo per procedere alle verifiche ed eventualmente adottare provvedimenti ostativi. Decorsi i 60 giorni e fatto salvo i poteri di autotutela previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/90, le pubbliche amministrazioni possono intervenire solo in presenza di pericoli o danni - come indicato dall'art. 19 del DL 122/2010 che norma la SCIA.